Art. 5 — Disposizioni finali e transitorie
Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011. I sistemi designati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, prima del 30 giugno 2011 continuano ad essere designati ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, e non necessitano di un nuovo provvedimento di designazione. Gli ordini di trasferimento immessi in un sistema entro il 29 giugno 2011 ma regolati dopo tale data sono ordini di trasferimento ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, e ad essi si applica la nuova disciplina.
Testo vigente dal 21 aprile 2011
