La disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di societa' di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del presente decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonche' la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformita' alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2014/65/UE e di adeguamento al regolamento (UE) n. 600/2014, la locuzione «sedi di negoziazione» si riferisce ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione e la locuzione «gestori» si riferisce alle societa' di gestione, per quanto concerne i mercati regolamentati, e ai soggetti che gestiscono i sistemi multilaterali di negoziazione, per quanto concerne questi ultimi. Il comma 1 dell'articolo 83-bis si applica fino alla data di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014. A decorrere dalla medesima data, il comma 1 e' abrogato e il comma 1-bis e' sostituito dal seguente e rinumerato come comma 1: «1. L'obbligo di rappresentazione in forma scritturale previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 puo' essere assolto tramite emissione diretta, o immissione, in regime di dematerializzazione, presso un depositario centrale di titoli stabilito nel territorio della Repubblica, o presso un depositario centrale di titoli autorizzato alla prestazione transfrontaliera dei servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 23 del medesimo regolamento». A decorrere dalla data indicata dal comma 3 il comma 2 dell'articolo 83-bis e' sostituito dal seguente: «2. Il regolamento indicato dall'articolo 82 puo' prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non soggetti all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, al fine di agevolarne la circolazione.». Le modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 9 settembre 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-12;176~art5 · fonte del testo

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