Art. 4 — Abrogazioni
Sono abrogati i seguenti provvedimenti legislativi:
- a)la legge 13 luglio 1965, n. 825;
- b)la legge 10 dicembre 1975, n. 724;
- c)la legge 7 marzo 1985, n. 76. Nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 34 e la tabella A sono abrogati. Al medesimo decreto sono altresi' apportate le seguenti modificazioni:
- 1)nell'articolo 12 i commi 1 e 2 sono abrogati;
- 2)nell'articolo 20 i commi 1 e 2 sono abrogati;
- 3)nell'articolo 27 i commi 1, 2, 3 e 7 sono abrogati;
- 4)nell'articolo 29 i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;
- 5)nell'articolo 32 i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sono abrogati;
- 6)nell'articolo 33 i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 7-bis sono abrogati;
- 7)nell'articolo 35 i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati. Nella legge 25 maggio 1989, n. 190, l'articolo 11 e' abrogato. Nel decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, l'articolo 4 e' abrogato. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'articolo 1, i commi 486 e 487 sono abrogati.
Testo vigente dal 31 marzo 2010
