Art. 13 — Sviamento della procedura
Qualora dopo la registrazione di una societa' cooperativa europea intervengano modifiche sostanziali nella societa' cooperativa, nelle entita' giuridiche partecipanti ovvero nelle affiliate e succursali interessate, effettuate al solo scopo di privare i lavoratori dei loro diritti di coinvolgimento, e' posto in essere un nuovo negoziato. Il negoziato e' avviato su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori delle entita' giuridiche partecipanti, delle affiliate o succursali interessate della societa' cooperativa europea e si svolge secondo le procedure di cui agli articoli da 3 a 7, prendendo a riferimento la situazione occupazionale esistente alla data di avvio dei negoziati iniziali di cui all'articolo 3.
Testo vigente dal 12 aprile 2007
