Art. 20 — Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 395 del 2000
L'articolo 21 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "Art. 21 (Regolamento di attuazione). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il termine del 1 aprile 2002, e che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le previste disposizioni attuative.".
Testo vigente dal 12 febbraio 2002
