Art. 19 — Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 395 del 2000
1. L'articolo 20 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "Art. 20 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
- a)gli articoli 13, 20, comma 1, n. 5) e n. 6), 22, 23, commi 1 e 3, e 25, comma 2 della legge n. 298 del 1974;
- b)il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84.
Testo vigente dal 12 febbraio 2002
