All'art. 73 e' aggiunto il seguente comma: "6-bis. Le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331".
Testo vigente dal 24 novembre 1993
