Al comma 1 dell'art. 54 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale". Al comma 5 dell'art. 54 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 e sono a tal fine aumentati di una unita', fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti attualmente previsti".
Testo vigente dal 24 novembre 1993
