All'articolo 4-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, la Banca d'Italia e la Consob collaborano tra loro e, anche mediante scambio informazioni, con le autorita' competenti degli Stati membri ospitanti in cui un fondo EuVECA o EuSEF e' commercializzato.»;
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Banca d'Italia, sentita la Consob per i soggetti non iscritti agli albi previsti dagli articoli 35 e 35-ter, registra e cancella i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF ai sensi degli articoli 14, 14-bis e 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 345/2013 e degli articoli 15, 15-bis e 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 346/2013. Tali gestori sono iscritti in una sezione distinta dell'albo di cui all'articolo 35, tenuto dalla Banca d'Italia. Si applicano gli articoli 34, 35, commi 2 e 3, 35-bis, 35-ter, 35-quinquies, da 35-septies a 35-undecies, comma 1, e 35-duodecies e la relativa disciplina di attuazione in quanto compatibile con il regolamento (UE) n. 345/2013 e il regolamento (UE) n. 346/2013.»;
  • c)dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a effettuare:
  • a)la notifica nei confronti delle autorita' competenti degli Stati membri ospitanti prevista dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013 con riferimento alla registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA e di EuSEF;
  • b)la notifica, corredata di motivazioni, prevista dall'articolo 14-ter del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 15-ter del regolamento (UE) n. 346/2013 in caso di rifiuto di registrare i gestori di EuVECA e di EuSEF. 2-ter. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ad adottare le misure previste:
  • a)dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere a), c), e) e h) del medesimo articolo, ai fini del rispetto degli articoli 5, 12, 14 e 14-bis del citato regolamento;
  • b)dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere a), c), e) e h) del medesimo articolo, ai fini del rispetto degli articoli 5, 13, 15 e 15-bis del citato regolamento. 2-quater. La Consob e' l'autorita' competente ad adottare le misure previste:
  • a)dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere b), d) e i) del medesimo articolo, ai fini del rispetto degli articoli 6, 3, lettera b), punto iii) e 13 del citato regolamento;
  • b)dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere b), d) e i) del medesimo articolo, ai fini del rispetto degli articoli 6, 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii) e 14 del citato regolamento. 2-quinquies. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' indicate all'articolo 5, sono le autorita' competenti ad adottare le misure previste:
  • a)dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere f) e g) del medesimo articolo ai fini del rispetto dell'articolo 7, lettere a) e b), del citato regolamento;
  • b)dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere f) e g) del medesimo articolo ai fini del rispetto dell'articolo 7, lettere a) e b), del citato regolamento. 2-sexies. La Banca d'Italia e la Consob si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi dei commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.»;
  • d)al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Essa riceve inoltre la notifica prevista dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013 con riferimento alla registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF da parte delle autorita' competenti degli Stati membri d'origine di questi gestori.»;
  • e)al comma 4, dopo le parole «regolamento (UE) n. 346/2013» sono inserite le seguenti: «nei confronti dell'AESFEM e, limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 345/2013 e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 346/2013,»;
  • f)dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. La Consob e' responsabile di mettere a disposizione dell'AESFEM:
  • a)le informazioni necessarie per lo svolgimento delle verifiche inter pares previste dagli articoli 16-bis e 19 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dagli articoli 17-bis e 20 del regolamento (UE) n. 346/2013;
  • b)le informazioni previste dall'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 346/2013. 4-ter. Con riferimento all'articolo 21, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 345/2013 e all'articolo 22, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 346/2013:
  • a)la Banca d'Italia effettua l'informativa alle autorita' competenti degli Stati membri ospitanti in cui il fondo e' commercializzato prevista dall'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 346/2013 con riferimento alla cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF in caso di violazioni;
  • b)la Consob effettua l'informativa all'AESFEM con riferimento all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 345/2013 e all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 346/2013;
  • c)la Consob effettua senza indugio la comunicazione nei confronti dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 346/2013 e assicura il tempestivo coinvolgimento della Banca d'Italia nelle interlocuzioni con l'AESFEM, quando la Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai sensi dei commi 2-ter e 2-quinquies. A questo fine, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalita' del coinvolgimento e del reciproco scambio di informazioni.»;
  • g)al comma 5, sono eliminate le parole «, una volta ottenuta la registrazione ai sensi di citati regolamenti» e dopo le parole «ricevere tale notifica» sono inserite le seguenti: «limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) n. 345/2013 e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 346/2013». All'articolo 190, comma 2-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)alla lettera a), le parole «e 13» sono sostituite dalle seguenti: «, 13, 14 e 14-bis»;
  • b)alla lettera b) dopo la parola «14» sono aggiunte le seguenti: «, 15 e 15-bis».

Testo vigente dal 8 agosto 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-02;113~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari