Art. 6 — Modifiche al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225
All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 71 dopo le parole: «introdotto dal comma 63 del presente articolo» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77,»;
- b)al comma 72 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali disposizioni si applicano anche in caso di cessazione del fondo o della SICAV a seguito di fusione transfrontaliera; per le quote o azioni del fondo detenute nell'esercizio di imprese commerciali le rettifiche di valore corrispondenti ai risultati negativi di gestione alle stesse imputabili sono ammesse in deduzione dal reddito.»;
- c)al comma 73 dopo le parole: «derivanti dal rimborso» sono inserite le seguenti: «o cessione»;
- d)al comma 75 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero il valore delle quote o azioni iscritto in bilancio dalle imprese di assicurazioni al 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Per le quote o azioni, diverse da quelle valutate ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo n. 173, possedute dalle imprese alla data del 30 giugno 2011, i proventi iscritti in bilancio, per l'importo che eccede i minori valori ammessi in deduzione, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono realizzati.»;
- e)al comma 77, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «ovvero quello iscritto nel rendiconto del fondo pensione alla data del 31 dicembre 2010, ove le quote o azioni sono state sottoscritte o acquistate prima del 1° gennaio 2011.».
Testo vigente dal 28 aprile 2012
