Art. 3 — Modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77
All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, secondo periodo, le parole: «valore medio ponderato» sono sostituite dalle seguenti: «costo medio ponderato»;
- b)al comma 1 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In ogni caso il valore o il costo delle quote o azioni e' rilevato dai prospetti periodici.»;
- c)al comma 2, primo periodo, la parola: «assoggettati» e' sostituita dalle seguenti: «il cui gestore sia soggetto»;
- d)al comma 2, secondo periodo, le parole: «valore medio ponderato» sono sostituite dalle seguenti: «costo medio ponderato»;
- e)al comma 2 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: «In ogni caso il valore o il costo delle quote o azioni e' rilevato dai prospetti periodici.»;
- f)al comma 3, primo periodo, le parole: «, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione» sono soppresse;
- g)al comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.»;
- h)al comma 6, primo periodo, le parole: «valore di sottoscrizione o acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto»;
- i)al comma 6 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In ogni caso il valore o il costo delle azioni e' rilevato dai prospetti periodici.»;
- l)al comma 7 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui al comma 3.»;
- m)al comma 8 le parole: «non residenti in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «residenti in Paesi con i quali siano in vigore le predette convenzioni».
Testo vigente dal 28 aprile 2012
