Art. 16 — Decorrenza
Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano per i contratti stipulati (( o rinnovati nonche' per i premi versati dalle forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative a decorrere dal 1 gennaio 2001)). Le disposizioni dell'articolo 14 si applicano per i redditi maturati a decorrere (( dal 1° gennaio 2001)). (( Nell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Per i contratti rinnovati, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto e' rinnovato. )) Le disposizioni dell'articolo 15 si applicano a decorrere (( dal 1° gennaio 2001)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2001
