Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,5 per cento. La ritenuta va commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale e' corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione. Resta ferma la disposizione dell'articolo 10, primo comma, lettera l), ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni. 3 Le imprese di assicurazione devono versare le ritenute di cui al precedente comma alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate e devono presentare annualmente, entro il 30 aprile, la dichiarazione di cui all'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, indicando l'ammontare complessivo dei capitali corrisposti, delle ritenute operate e delle somme alle quali queste sono state commisurate. 3 L'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi".

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.LGS. 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato dal D.LGS. 12 aprile 2001, n. 168

3

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il D.LGS. 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato dal D.LGS. 12 aprile 2001, n. 168, ha disposto (con l'art. 16, comma 2-bis) che "il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Per i contratti rinnovati, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto e' rinnovato."

Testo vigente dal 1 gennaio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1985 al 1 gennaio 2001.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.LGS. 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato dal D.LGS. 12 aprile 2001, n. 168

    Il D.LGS. 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato dal D.LGS. 12 aprile 2001, n. 168, ha disposto (con l'art. 16, comma 2-bis) che "il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Per i contratti rinnovati, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto e' rinnovato."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1985-09-26;482~art6 · fonte del testo

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