Art. 13 — Disposizioni relative alle obbligazioni e titoli similari senza cedola
Articolo abrogato dal d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2003, n. 326.
Abrogato dal 26 novembre 2003
Articolo abrogato dal d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2003, n. 326.
Abrogato dal 26 novembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1998 al 26 novembre 2003. 280 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari senza cedola con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sono determinati moltiplicando l'importo maturato, in regime di capitalizzazione composta, per un coefficiente di rettifica finalizzato a rendere equivalente la tassazione in base alla percezione con quella in base alla maturazione. Per le obbligazioni e i titoli similari con cedola, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, tale disposizione si applica sulla differenza di cui al comma 1 dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 2, comma 1, qualora il rendimento annuo lordo all'emissione di tale differenza sia superiore ad un terzo del rendimento annuo lordo del titolo all'emissione. Il coefficiente di cui al comma 1 e' determinato in misura pari alla differenza fra il prezzo di emissione capitalizzato in regime di capitalizzazione composta al tasso di rendimento lordo all'emissione ed il prezzo di emissione capitalizzato in regime di capitalizzazione composta al tasso di rendimento netto all'emissione divisa per l'imposta applicabile sugli interessi ed altri proventi maturati. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, emanati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Il Ministro delle finanze, con propri decreti emanati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' estendere il regime del presente articolo ad altre tipologie di obbligazioni e titoli similari con cedola che consentono un significativo differimento nel pagamento dei proventi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 ha disposto ( con l'art. 41, commi 4 e 5) che "Tale disposizione ha effetto per i redditi di capitale percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2004. Fino a tutto il 31 dicembre 2003 resta in vigore e continua ad applicarsi il coefficiente di rettifica di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come determinato dal decreto del Ministro delle finanze in data 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-21;461~art13 · fonte del testo
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