Art. 6 — Trasferimento alla Regione di infrastrutture ferroviarie facenti capo ai RFI S.p.A
La Regione puo' richiedere all'amministrazione statale competente il trasferimento al proprio patrimonio di beni, impianti e infrastrutture facenti capo a RFI S.p.A. esistenti sul territorio regionale e non ritenuti, in base alla normativa vigente, di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale.
Testo vigente dal 28 marzo 2008
