Art. 9 — Interessi per dilazione di pagamento
All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Interessi per dilazione del pagamento";
- b)il primo comma e' sostituito dal seguente: "Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo.".
Testo vigente dal 5 marzo 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
