Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)nell'articolo 19, concernente la dilazione del pagamento, dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalita' del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario puo' procedere ad espropriazione forzata nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore";
  • b)nell'articolo 25, comma 1, concernente la cartella di pagamento, le parole da "entro" a "del ruolo", sono soppresse;
  • c)nell'articolo 26, comma 1, concernente notificazione della cartella di pagamento, dopo la parola "comma", sono inserite le seguenti: "o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda";
  • d)nell'articolo 47, comma 1, in materia di gratuita' delle formalita' richieste dai concessionari presso i pubblici registri, la parola "tassa", e' sostituita dalla seguente: "tributo";
  • e)nell'articolo 49, comma 2, concernente le disposizioni applicabili al procedimento di espropriazione forzata, dopo la parola "compatibili", sono aggiunte, in fine, le seguenti "; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalita' previste dall'articolo 26";
  • f)nell'articolo 50, comma 2. concernente la notifica dell'intimazione ad adempiere, dopo le parole "preceduta dalla notifica", sono inserite le seguenti: ", da effettuarsi con le modalita' previste dall'articolo 26.";
  • g)nell'articolo 58, concernente opposizione di terzi, al comma 2:
  • 1)la parola "lui", e' sostituita dalla seguente: "loro";
  • 2)sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o dei medesimi coobbligati";
  • h)nell'articolo 61, concernente estinzione del procedimento per pagamento del debito, al comma 1, le parole "la quietanza rilasciata dal concessionario", sono sostituite dalle seguenti: "la prova dell'avvenuto pagamento";
  • i)nell'articolo 66, comma 1, concernente l'avviso di vendita dei beni pignorati, dopo la parola "contenente", sono inserite le seguenti: "la descrizione dei beni e";
  • l)nell'articolo 73, concernente pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi, al comma 1, dopo le parole "si dichiara o", e' soppressa la parola "si";
  • m)nell'articolo 74, concernente vendita e assegnazione dei debiti pignorati, al comma 1, le parole "l'assegnazione", sono sostituite dalle seguenti: "la riscossione";
  • n)nell'articolo 76, al comma 1, concernente i limiti per l'espropriazione immobiliare, le parole "le somme iscritte a ruolo nei confronti del debitore superano", sono sostituite dalle seguenti: "l'importo complessivo del credito per cui si procede supera";
  • o)nell'articolo 77 in materia di iscrizione di ipoteca:
  • 1)al comma 1, le parole "delle somme complessivamente iscritte", sono sostituite dalle seguenti: "dell'importo complessivo del credito per cui si procede";
  • 2)al comma 2, le parole "le somme complessivamente iscritte a ruolo non superano", sono sostituite dalle seguenti: "l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera";
  • p)nell'articolo 78, comma 1, lettera e), in materia di dati contenuti nell'avviso di vendita, le parole: da "l'ammontare" a "distinte", sono sostituite dalle seguenti: "l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto";
  • q)nell'articolo 86, comma 1, concernente il fermo di beni mobili registrati, e' sostituito dal seguente: "1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario puo' disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza".

Testo vigente dal 25 maggio 2001

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 175/2018

    Questione infondata
    23 luglio 2018

    dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma; 24, primo e secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Commissio…

    Art. 26 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 Riscossione imposte sul reddito · Art. 12 Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo · Art. 1 Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 364/2008

    Questione inammissibile
    7 novembre 2008

    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo risultante dalla sostituzione del primo comma ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei Decreto legislati…

    Art. 86 Riscossione imposte sul reddito · Art. 1 Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione · Art. 3 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 361/2006

    Altra decisione
    7 novembre 2006

    Va ordinata la restituzione degli atti al giudice remittente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, censurato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non fissa un termine decadenziale per la notifica al contribuente della cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 36- bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Invero, successivamente all'ordinanza di remissione, è intervenuta la sentenza n. 280 del 2005, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36- bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e, successivamente, è entrato in vigore l'art. 1, comma 5- ter , del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 31 luglio 2005, n. 156, che ha abrogato l'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 ed ha riformulato l'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo, altresì, una disciplina transitoria, sicché compete al giudice a quo valutare se la sollevata questione di legittimità costituzionale sia tuttora rilevante alla luce del mutato quadro normativo.

    Art. 25 Riscossione imposte sul reddito · Art. 1 Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione · Art. 36-bis Accertamento imposte sui redditi · Art. 3 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-27;193~art1 · fonte del testo

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