Art. 34 — Modifica dell'art. 2771 del codice civile
Il secondo comma dell'art. 2771 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Il privilegio previsto nel primo comma e' limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.".
Testo vigente dal 5 marzo 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
