Art. 33 — Modifica dell'art. 2752 del codice civile
Nell'art. 2752 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il primo comma e' sostituito dal seguente: "Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.";
- b)il secondo comma e' soppresso.
Testo vigente dal 5 marzo 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
