Art. 33 — Modifica dell'art. 2752 del codice civile

Nell'art. 2752 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il primo comma e' sostituito dal seguente: "Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.";
  • b)il secondo comma e' soppresso.

Testo vigente dal 5 marzo 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46~art33 · fonte del testo

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