Art. 31 — Limiti all'applicazione delle disposizioni sulle procedure concorsuali
Le disposizioni previste dagli articoli 88 e 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dall'articolo 16 del presente decreto, non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Testo vigente dal 5 marzo 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
