Art. 18 — Estensione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori.
Testo vigente dal 5 marzo 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
