Art. 2 — Compartecipazioni ai tributi erariali
La compartecipazione alle entrate tributarie erariali di cui all'articolo 49 dello Statuto ha ad oggetto il gettito complessivo dei tributi erariali ivi previsti, al netto delle compensazioni e dei rimborsi afferenti ai medesimi tributi, nonche' della quota spettante all'Unione europea. Le entrate erariali spettanti alla Regione comprendono le indennita', le maggiorazioni e gli interessi relativi ai tributi di cui all'articolo 49 dello Statuto e non comprendono le sanzioni amministrative.
Testo vigente dal 9 maggio 2018
