Art. 8 — P e r s o n a l e
1. Il rapporto di lavoro del personale dell'UNIRE, ivi compreso il personale incorporato e proveniente dagli enti tecnici, e' regolato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. L'istituzione di fondi di previdenza e' disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.
Testo vigente dal 2 dicembre 1999
