Art. 4 — O r g a n i
Sono organi dell'UNIRE:
- a)il presidente;
- b)il consiglio di amministrazione;
- c)il collegio sindacale. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'UNIRE, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Puo' assumere deliberazioni di urgenza che devono essere sottoposte a ratifica nella prima seduta successiva al consiglio di amministrazione. Il presidente e' nominato con le procedure di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione dell'UNIRE. Esso e' composto dal presidente e da sei membri, nominati con decreto del Ministro, di cui tre di comprovata qualificazione ed esperienza individuati rispettivamente nei settori del trotto, del galoppo e del cavallo da sella, due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e uno esperto in discipline giuridiche ed economiche. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere piu' anziano. Il consiglio puo' delegare ad uno o piu' componenti funzioni specifiche. Il collegio sindacale esplica il controllo sull'attivita' dell'UNIRE ai sensi della normativa vigente. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro. Il presidente e' designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Uno dei sindaci e' designato dal Ministro delle finanze. I sindaci devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. I componenti degli organi dell'UNIRE durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I compensi relativi sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Sono incompatibili con l'esercizio delle funzioni di Presidente, di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale coloro i quali, anche per il tramite di parenti o affini entro il terzo grado ovvero per interposta persona, siano proprietari di ippodromi, titolari di imprese delegate all'esercizio delle scommesse o che abbiano in gestione sistemi telematici o televisivi sulle corse ippiche, ovvero risultino possessori di partecipazioni in societa' esercenti le predette attivita' di impresa o in societa' di corse, o coloro i quali ricoprano incarichi direttivi nelle associazioni degli allevatori, dei proprietari dei cavalli e degli operatori ippici professionisti. Le eventuali incompatibilita' devono comunque cessare entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina; in caso contrario il Ministro ne dichiara la decadenza. Il presidente dell'UNIRE, il presidente e i componenti effettivi del collegio sindacale, se appartenenti ad amministrazioni dello Stato ovvero ad altre istituzioni o enti pubblici, possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa per la durata dell'incarico, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
Testo vigente dal 2 dicembre 1999
