Art. 10 — Disposizioni transitorie e finali
Sino alla nomina dei nuovi organi e del segretario generale, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in carica quelli attuali. In sede di prima applicazione del presente decreto, i direttori generali degli enti incorporati transitano nell'UNIRE in posizione equivalente a quella rivestita negli enti di provenienza alla data di entrata in vigore del presente decreto, sino alla scadenza dei rispettivi contratti. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con il presente decreto.
Testo vigente dal 2 dicembre 1999
