Art. 3 — Norme finali
Alla nomina dei componenti degli organi dell'Agenzia di cui all'articolo 2 si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino all'emanazione del nuovo regolamento ((secondo la procedura prevista dall'articolo 2-bis del presente decreto)), l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia restano disciplinati dalle disposizioni del decreto del Ministro della sanita' 22 febbraio 1994, n. 233, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto.
Testo vigente dal 20 aprile 2001
