Art. 2 — (L) Oggetto
Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione: disciplinano altresi' la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonche' ai gestori di pubblici servizi, nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza e ai privati che vi consentono. (( PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
Testo vigente dal 1 gennaio 2006
