Art. 5 — Cose di interesse artistico e storico
Ai beni di cui agli articoli 1, 2, e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, appartenenti alla Mostra d'oltremare S.p.a. si applicano, nei quattro anni successivi alla costituzione della societa' stessa, le disposizioni previste per le cose appartenenti a privati che abbiano formato oggetto di notifica. Entro dodici mesi dalla costituzione della Mostra d'oltremare S.p.a., gli amministratori presentano l'elenco delle cose di cui all'articolo l della legge 1 giugno 1939, n. 1089. La comunicazione dell'elenco, per le cose ivi comprese, tiene luogo della notifica prevista dall'articolo 3 della medesima legge. Si applicano le disposizioni di cui allo stesso articolo 3. Entro due anni dalla ricezione dell'elenco, il Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica alla societa' le cose indicate che non rivestono interesse particolarmente importante.
Testo vigente dal 30 novembre 1999
