Art. 6 — Beni di interesse artistico e storico
Ai beni di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, appartenenti alla societa' si applicano, nei quattro anni successivi alla costituzione della societa', le disposizioni previste per le cose appartenenti a privati che abbiano formato oggetto di notifica. Entro dodici mesi dalla costituzione della societa', gli amministratori presentano l'elenco delle cose di cui all'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089. La comunicazione dell'elenco, per le cose ivi comprese, tiene luogo della notifica prevista dall'articolo 3 della medesima legge. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo e terzo comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Entro due anni dalla ricezione dell'elenco, il Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica alla societa' le cose indicate che non rivestono interesse particolarmente importante. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 agosto 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visco, Ministro delle finanze Micheli, Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Testo vigente dal 6 settembre 1999
