Art. 3 — Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26

[1]Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera o) e' inserita la seguente: «o-bis) all'organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario.»;
  • b)dopo il titolo I e' inserito il seguente:

[2]«TITOLO I-bis Disposizioni in tema di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario

[3]Art. 17-sexies Oggetto

[4]1. La Scuola organizza corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario riservati a laureati che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e che svolgono o hanno svolto il periodo di tirocinio formativo, oppure hanno prestato la loro attivita' presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, o presso le strutture organizzative disciplinate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151. 2. La Scuola, nell'esercizio della propria autonomia, tenuto conto delle proprie risorse, stabilisce, per ogni corso, il numero massimo di partecipanti ammessi e i criteri di preferenza per il caso in cui gli aspiranti siano in numero superiore ai posti disponibili.

[5]Art. 17-septies Programma e modalita'

[6]1. I corsi vertono sulle materie oggetto della prova scritta del concorso per magistrato ordinario e possono essere organizzati in tutto o in parte in sede decentrata. 2. I corsi consistono in sessioni di studio tenute da docenti di elevata competenza e professionalita', individuati nell'albo esistente presso la Scuola. 3. I corsi sono organizzati secondo le modalita' previste nello statuto della Scuola.

[7]Art. 17-octies Costi

[8]1. I costi di organizzazione gravano sui partecipanti in una misura che tiene conto delle condizioni reddituali loro e dei loro nuclei familiari, secondo le determinazioni del Comitato direttivo.».

Testo vigente dal 6 aprile 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-28;44~art3 · fonte del testo

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