Provvedimento abrogato dal d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219.
Abrogato dal 6 luglio 2006
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1997 al 6 luglio 2006. 3223 parole tolte, 10 parole aggiunte in 28 capoversi.
tolto: Al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) all'articolo 7:
tolto: 1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3 bis. Ai fini degli accertamenti di cui al presente articolo il Ministero della sanita' - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - puo' avvalersi del personale dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, nonche' delle unita' sanitarie locali, secondo le professionalita' occorrenti.";
tolto: 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Al personale che svolge gli accertamenti di cui al presente articolo e' dovuto un compenso, comprensivo dell'indennita' di missione, da stabilirsi con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.";
tolto: b) all'articolo 8:
tolto: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nessuna specialita' medicinale puo' essere immessa in commercio senza aver ottenuto un'autorizzazione dal Ministero della sanita' o un'autorizzazione comunitaria a norma del Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993";
tolto: 2) al comma 2, alinea, tra le parole: "in commercio" e la parola: "deve", sono inserite le seguenti: ", che deve essere stabilito nel territorio comunitario,";
tolto: 3) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; se necessario, i motivi delle misure cautelative e di sicurezza da adottare per la conservazione del prodotto, per la sua somministrazione ai pazienti e per l'eliminazione dei residui, unitamente all'indicazione dei rischi potenziali che il prodotto presenta per l'ambiente.";
tolto: 4) al comma 3, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f) copia di ogni autorizzazione, ottenuta in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo, ad immettere in commercio il medicinale di cui trattasi, unitamente all'elenco degli Stati membri ove sia in corso l'esame di una domanda di autorizzazione; copia del riassunto delle caratteristiche del prodotto proposto dal richiedente oppure approvato dalle autorita' competenti dello Stato membro; copia dell'etichetta proposta dal richiedente o approvata dalle autorita' competenti dello Stato membro, nonche', in caso di diniego dell'autorizzazione, sia in uno Stato membro che in un paese terzo, copia della documentazione dettagliata recante i motivi del diniego stesso. Le informazioni di cui alla presente lettera sono aggiornate regolarmente.";
tolto: 5) al comma 4:
tolto: a) le parole: "I documenti previsti ai numeri 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "I documenti previsti alle lettere b) e c)";
tolto: b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ciascuno dei documenti previsti al comma 3, lettera c), deve comprendere la relazione di un esperto redatta e presentata in conformita' di quanto previsto da disposizioni comunitarie;".
tolto: 6) al comma 5, viene aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Senza pregiudizio della normativa relativa alla tutela della proprieta' industriale e commerciale, qualora sussistano particolari motivi di tutela della salute pubblica, riconosciuti dalla Commissione unica del farmaco, il disposto del presente comma si applica anche a specialita' medicinali essenzialmente simili a un prodotto non ancora in commercio in Italia purche' gia' in commercio da almeno dieci anni in uno Stato membro dell'Unione europea.";
tolto: 7) al comma 9 sono eliminate le parole: "o descritti nella letteratura scientifica presa a riferimento.";
tolto: c) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "Art. 9 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione. 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 12-bis, il Ministero della sanita' adotta le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio entro il termine di duecentodieci giorni dalla presentazione della domanda stessa. 2. Quando il Ministero della sanita' invita il richiedente a regolarizzare la domanda o ad integrare la documentazione, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data in cui sono forniti i dati complementari richiesti. 3. Prima di concedere l'autorizzazione, il Ministero della sanita':
tolto: a) verifica la conformita' della documentazione presentata dal richiedente alle disposizioni contenute nell'articolo 8, attenendosi, nell'esame, ai criteri indicati nelle direttive e nelle raccomandazioni della Comunita' europea;
tolto: b) accerta che il fabbricante sia in grado di produrre e controllare la specialita' medicinale secondo i metodi descritti nella documentazione ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettere a) e b);
tolto: c) puo' sottoporre la specialita' medicinale, le relative materie prime ed eventualmente i prodotti intermedi o altri costituenti al controllo dell'Istituto superiore di sanita' ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, per accertare l'idoneita' dei metodi di controllo impiegati dal fabbricante e descritti nella documentazione;
tolto: d) acquisisce il parere della Commissione unica del farmaco, la quale e' tenuta, inoltre, a redigere, in conformita' alla normativa comunitaria, una relazione di valutazione e a formulare eventuali osservazioni sul fascicolo per quanto riguarda i risultati delle prove analitiche, farmaco-tossicologiche e cliniche del medicinale interessato; la relazione di valutazione e' aggiornata, su richiesta del competente Dipartimento del Ministero della sanita', dalla Commissione unica del farmaco ogniqualvolta pervengano nuove informazioni rilevanti ai fini della valutazione della qualita', sicurezza o efficacia del medicinale di cui trattasi. 4. Con il decreto di autorizzazione sono approvati le etichette, le quali devono recare, fra l'altro, anche il numero dell'autorizzazione, ed i fogli illustrativi dei medicinali, nonche' i riassunti delle caratteristiche del prodotto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d). 5. Il Ministero della sanita' trasmette all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA) copia dell'autorizzazione di cui al comma 4, corredata del riassunto delle caratteristiche del prodotto. 6. Il Ministero della sanita', su proposta dell'Istituto superiore di sanita', sentita la Commissione unica del farmaco ed il Consiglio superiore di sanita', adotta il programma annuale di controllo delle composizioni dei medicinali, la cui attuazione e' affidata all'Istituto superiore di sanita'.";
tolto: d) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente articolo: "Art. 9-bis Mutuo riconoscimento delle autorizzazioni. 1. Quando riceve una domanda di autorizzazione di immissione in commercio ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 75/319/CEE e successive modificazioni, il Ministero della sanita' decide sulla domanda nel rispetto della procedura e dei termini previsti dalla normativa comunitaria. 2. Il Ministero della sanita', quando, nel corso dell'istruttoria di una domanda di autorizzazione presentata successivamente al 31 dicembre 1997 ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e' informato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), che un altro Stato membro ha autorizzato il medicinale oggetto della domanda, chiede immediatamente all'autorita' dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione di trasmettergli la relazione di valutazione. Entro novanta giorni dalla ricezione della relazione di valutazione il Ministero della sanita' riconosce la decisione del primo Stato membro e il riassunto delle caratteristiche del prodotto da esso approvato oppure, se ritiene che l'autorizzazione del medicinale presenti un rischio per la sanita' pubblica, attiva la procedura prevista dagli articoli 10 e seguenti della direttiva 75/319/CEE e successive modificazioni. 3. Per le domande di autorizzazione presentate tra il 1 gennaio 1995 e il 31 dicembre 1997, l'attivazione della procedura di cui al comma 2 e' facoltativa.";
tolto: e) all'articolo 11:
tolto: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione, il titolare deve presentare domanda al Ministero della sanita', non oltre il novantesimo giorno precedente la data di scadenza, allegando l'elenco di tutte le modifiche dell'autorizzazione originale autorizzate dal Ministero della sanita' o, comunque, approvate ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 4, nonche' un rapporto dettagliato dei casi di presunte reazioni avverse. In assenza del rapporto, che deve essere corredato di una idonea valutazione scientifica e dei dati relativi alle vendite, non puo' avere luogo il rinnovo. Ai fini della valutazione della domanda, il Ministero della sanita' tiene conto, in particolare, dei dati di farmacovigilanza.";
tolto: 2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il rinnovo dell'autorizzazione si riferisce all'autorizzazione originale di un medicinale e a tutte le modifiche di detta autorizzazione, come individuate dal Regolamento (CE) n. 542/95, della Commissione, del 10 marzo 1995, intervenute fino alla data del rinnovo; il mancato rinnovo di una autorizzazione comporta, salvo diversa determinazione ministeriale, l'automatica decadenza di tutte le modifiche della stessa autorizzate dal Ministero della sanita', o approvate ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 4.";
tolto: f) dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti articoli: "Art. 12-bis Modifiche di scarsa rilevanza delle autorizzazioni. 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1, per le modifiche secondarie delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della sanita', elencate nell'allegato I, si applicano le disposizioni del presente articolo. 2. Per apportare una modifica secondaria il richiedente e' tenuto ad inviare al Ministero della sanita' una notifica accompagnata dalla documentazione dimostrativa del soddisfacimento delle condizioni previste dall'allegato I, da tutti i documenti stampati modificati in conseguenza della richiesta. 3. Qualora si debbano apportare piu' modifiche ad un'unica autorizzazione, si deve presentare una notifica per ogni modifica desiderata e ciascuna notifica deve contenere un riferimento alle altre presentate. E' sufficiente l'invio di una sola notifica quando la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio comporti necessariamente altri cambiamenti; in questo caso, la notifica deve illustrare il rapporto intercorrente tra la modifica principale e quelle conseguenti. 4. Trascorsi trenta giorni dalla data della nota del Ministero della sanita' che da' atto della regolarita' della notifica senza alcuna ulteriore comunicazione, la modifica notificata si intende approvata. 5. Nell'ipotesi prevista nel comma 3, secondo periodo, unitamente alla modifica principale, si intendono approvate, nel termine di cui al comma 4, anche le modifiche conseguenti, a condizione che esse siano state chiaramente specificate nella notifica. 6. Quando le modifiche riguardano il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura o il foglietto illustrativo, l'interessato e' tenuto a trasmettere al Ministero della sanita' copia dei testi aggiornati entro trenta giorni dall'approvazione di cui al comma 4. 7. Le modifiche derivanti dall'applicazione del presente articolo sono comunicate dagli interessati al Ministero della sanita' e alle Federazioni nazionali degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e dei farmacisti e pubblicate, a spese degli interessati medesimi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, seconda parte, in base a modello predisposto dal Ministero medesimo. Il Ministero della sanita' provvede semestralmente a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco delle modifiche intervenute. 8. Relativamente ai medicinali disciplinati dagli articoli 20 e 22, la procedura di cui al presente articolo non si applica per le modifiche secondarie di cui ai numeri 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24 e 25 dell'allegato I. 9. Con decreto del Ministro della sanita' vengono adottate modifiche e integrazioni dell'allegato I, tenuto conto di eventuali modifiche dell'allegato I al Regolamento (CE) n. 542/95. Art. 12-ter Variazioni restrittive delle autorizzazioni per motivi di sicurezza. 1. In deroga alla disciplina di cui all'articolo 12-bis, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, qualora notifichi una modifica motivata da ragioni di sicurezza, consistente nella riduzione delle indicazioni terapeutiche o nella riduzione della posologia, ovvero nell'aggiunta di controindicazioni o avvertenze, deve adottare immediatamente la modifica stessa, in via provvisoria, qualora non vengano sollevate dal Ministero della sanita' obiezioni entro le ventiquattro ore lavorative successive.";
tolto: g) all'articolo 14:
tolto: 1) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tenendo conto della necessita' di adottare metodi scientifici generalmente accettati.";
tolto: 2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Con il decreto che dispone, su rinuncia del titolare, la revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialita' medicinale o che dispone una modifica di detta autorizzazione, il Ministero della sanita', quando a cio' non ostino motivi di sanita' pubblica, concede un termine per il ritiro dal commercio della specialita' medicinale oggetto di revoca o modifica. In caso di modifiche approvate ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 4, e' concesso lo smaltimento delle scorte della specialita' medicinale oggetto di modifica, fatta salva diversa determinazione del Ministero della sanita' per esigenza di tutela della sanita' pubblica.";
tolto: h) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente: "Art. 19 Mancata immissione e ritiro dal commercio di un medicinale 1. Qualora un medicinale non venga immesso in commercio nel territorio nazionale entro sessanta giorni dalla data di inizio di efficacia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero della sanita', il responsabile dell'immissione in commercio e' tenuto ad avvisare il Ministero della sanita' del ritardo della commercializzazione e, successivamente, dell'effettivo inizio della stessa. 2. Il responsabile dell'immissione in commercio ha l'obbligo di notificare immediatamente al Ministero della sanita' e alle competenti autorita' sanitarie di altri Stati membri eventualmente interessati qualsiasi iniziativa diretta a ritirare il prodotto dal mercato o a sospendere la commercializzazione. In tale eventualita', il Ministero della sanita' provvede alla sospensione dell'autorizzazione.". Al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, modificato da ultimo dal comma 1, e' aggiunto il seguente allegato: "Allegato I (articolo 12-bis) MODIFICHE SECONDARIE DI UN'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO 1. Modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione. Condizioni da soddisfare: allegare l'autorizzazione alla produzione (il richiedente deve essere il titolare dell'autorizzazione). 2. Cambiamento di denominazione del medicinale. Condizioni da soddisfare: deve essere evitata ogni confusione con le denominazioni di altri medicinali esistenti: se si tratta di una denominazione comune, il cambiamento deve avvenire nel seguente ordine: dalla denominazione comune a quella di fantasia o alla DCI. 3. Cambiamento di nome o di ragione sociale o denominazione sociale o indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Condizioni da soddisfare: il titolare dell'autorizzazione deve essere lo stesso soggetto o la stessa societa'. 4. Sostituzione di un eccipiente con un altro equivalente (esclusi i coadiuvanti per vaccini e gli eccipienti di origine biologica). Condizioni da soddisfare: identita' delle caratteristiche funzionali, nessun cambiamento delle modalita' di dissoluzione per le forme solide. 5. Eliminazione di un colorante o sostituzione di un colorante con un altro. Condizioni da soddisfare: il colorante proposto deve essere conforme al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209. 6. Aggiunta, eliminazione o sostituzione di un aroma. Condizioni da soddisfare: l'aroma proposto deve essere conforme a quanto previsto dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107. 7. Modifica del peso dello strato di copertura delle compresse o dell'involucro delle capsule. Condizioni da soddisfare: nessun cambiamento delle modalita' di dissoluzione. 8. Modifica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario. Condizioni da soddisfare: il materiale proposto per i contenitori deve essere perlomeno equivalente al materiale approvato per quanto riguarda le proprieta' pertinenti e il cambiamento non deve riguardare i prodotti sterili. 9. Eliminazione di un'indicazione. Condizioni da soddisfare: la sicurezza dell'uso prolungato del medicinale non ha destato preoccupazione dal punto di vista della farmacovigilanza, della sicurezza preclinica o delle caratteristiche qualitative. L'operazione deve essere giustificata. 10. Eliminazione di una via di somministrazione. Condizioni da soddisfare: la sicurezza dell'uso prolungato del medicinale non ha destato preoccupazione dal punto di vista della farmacovigilanza, della sicurezza preclinica o delle caratteristiche qualitative. 11. Cambiamento del produttore della sostanza attiva. Condizioni da soddisfare: le specifiche, le procedure di sintesi e di controllo della qualita' devono essere identiche a quelle gia' approvate, altrimenti occorre inviare un certificato della Farmacopea europea che attesti l'idoneita' della nuova sostanza attiva. 12. Modifica secondaria del processo di fabbricazione delle sostanze attive. Condizioni da soddisfare: le specifiche non devono subire effetti negativi; non si devono verificare cambiamenti delle proprieta' fisiche, nuove impurita' o cambiamenti del livello delle impurita' che richiedano ulteriori studi sulla sicurezza. 13. Dimensioni del lotto della sostanza attiva. Condizioni da soddisfare: i dati relativi ai lotti devono indicare che il cambiamento non influenza l'idoneita' della produzione ne' le proprieta' fisiche. 14. Modifica delle specifiche relative alla sostanza attiva. Condizioni da soddisfare: le specifiche devono essere rafforzate oppure devono essere introdotti nuove prove o nuovi limiti. 15. Modifica secondaria della produzione del medicinale. Condizioni da soddisfare: le specifiche relative al medicinale non devono subire effetti negativi; il nuovo processo deve dare origine ad un prodotto identico per quanto attiene alla qualita', alla sicurezza e all'efficacia. 16. Modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito. Condizioni da soddisfare: la modifica non deve influenzare l'idoneita' della produzione. 17. Modifica delle specifiche relative al medicinale. Condizioni da soddisfare: le specifiche devono essere rafforzate oppure devono essere introdotti nuove prove e nuovi limiti. 18. Sintesi o recupero di eccipienti non facenti parte della Farmacopea, ma descritti nella documentazione originale. Condizioni da soddisfare: le specifiche non devono subire effetti negativi, non si devono verificare nuove impurita' o cambiamenti nel livello delle impurita' che richiedano ulteriori studi in materia di sicurezza, non devono risultare cambiamenti nelle proprieta' fisico- chimiche. 19. Modifica delle specifiche relative agli eccipienti contenuti in un medicinale (esclusi i coadiuvanti per vaccini e gli eccipienti di origine biologica). Condizioni da soddisfare: le specifiche devono essere rafforzate oppure devono essere introdotti nuove prove e nuovi limiti. 20. Prolungamento della durata di validita' del prodotto prevista al momento dell'autorizzazione. Condizioni da soddisfare: devono essere stati realizzati studi di stabilita' da allegare al protocollo approvato al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato; gli studi devono indicare che le specifiche relative alla durata di validita' concordate sono ancora soddisfatte; la durata di validita' non deve superare i cinque anni. 21. Modifica della durata di validita' dopo l'apertura della confezione. Condizioni da soddisfare: gli studi devono dimostrare che le specifiche relative alla durata di validita' concordata sono ancora rispettate. 22. Modifica della durata di validita' dopo la ricostituzione. Condizioni da soddisfare: gli studi devono dimostrare che le specifiche relative alla durata di validita' concordata del prodotto ricostituito sono ancora rispettate. 23. Cambiamento delle condizioni di conservazione. Condizioni da soddisfare: devono essere stati realizzati studi di stabilita' da allegare al protocollo approvato al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato; gli studi devono indicare che le specifiche relative alla durata di validita' concordata siano ancora rispettate. 24. Cambiamento delle procedure di prova relative alla sostanza attiva. Condizioni da soddisfare: i risultati delle prove di convalida devono indicare che le nuove procedure di prova sono perlomeno equivalenti alle precedenti. 25. Cambiamento delle procedure di prova dei medicinali. Condizioni da soddisfare: le specifiche relative al medicinale non devono subire effetti negativi; i risultati delle prove di convalida devono indicare che la nuova procedura di prova e' almeno equivalente alla precedente. 26. Modifiche legate ai supplementi aggiunti alla Farmacopea, (se negli incartamenti si fa riferimento all'edizione "attuale" della Farmacopea; non occorre alcuna notifica, purche' la modifica sia apportata entro sei mesi dall'adozione della monografia). Condizioni da soddisfare: la modifica deve essere apportata al solo fine di attuare nuove disposizioni previste dal supplemento. 27. Cambiamento delle procedure di prova relative agli eccipienti non inseriti nella Farmacopea. Condizioni da soddisfare: i risultati delle prove di convalida devono indicare che la nuova procedura di prova e' almeno equivalente alla precedente. 28. Cambiamento delle procedure di prova relative al condizionamento primario. Condizioni da soddisfare: i risultati delle prove di convalida devono indicare che la nuova procedura e' perlomeno equivalente alla precedente. 29. Cambiamento delle procedure di prova relative ai dispositivi di somministrazione. Condizioni da soddisfare: i risultati delle prove di convalida devono indicare che la nuova procedura e' almeno equivalente alla precedente. 30. Modifica della forma del contenitore. Condizioni da soddisfare: il prodotto non deve subire nel contenitore modifiche di qualita' e di stabilita', non si devono verificare cambiamenti nelle interazioni contenitore prodotto. 31. Modifica delle impressioni, delle punzonature o di altri contrassegni (eccetto le incisioni) apposti sulle compresse o delle impressioni sulle capsule. Condizioni da soddisfare: i nuovi contrassegni non devono generare confusione con altre compresse o capsule. 32. Cambiamento di dimensione delle compresse, delle capsule, delle suppose e dei pessari (ovuli) in assenza di modifiche della composizione quantitativa e della massa media. Condizioni da soddisfare: non si deve verificare alcun cambiamento delle modalita' di dissoluzione".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 APRILE 2006, N. 219
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-18;44~art1 · fonte del testo
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