Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 novembre 2008, n. 194.
Abrogato dal 12 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 novembre 2008, n. 194.
Abrogato dal 12 dicembre 2008
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3 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 2003 al 12 dicembre 2008. 536 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Salvo quanto previsto al comma 2, i contributi di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sono destinati:
tolto: a) per la quota del 90 per cento, alla copertura delle spese relative alle ispezioni e ai controlli sanitari eseguiti dal servizio veterinario delle aziende unita' sanitarie locali, comprese le spese amministrative sostenute;
tolto: b) per la quota del 3,5 per cento, ai servizi veterinari delle regioni o province autonome per il potenziamento delle attivita' di controllo e per il coordinamento del piano residui;
tolto: c) per la quota del 4 per cento, agli Istituti zooprofilattici sperimentali per la copertura delle spese relative alla esecuzione dei controlli;
tolto: d) per la quota del 2 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposito capitolo inserito nell'unita' previsionale di base 4.1.1.0. "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita' "Alimenti, nutrizione e sanita' pubblica veterinaria" dello stato di previsione del Ministero della sanita', per le spese relative al potenziamento e al miglioramento dell'efficacia della programmazione tecnicoscientifica del piano nazionale residui;
tolto: e) per la quota dello 0,5 per cento, per le spese di funzionamento dei laboratori nazionali di riferimento per i residui. I contributi di cui all'articolo 1, commi 1, 3 e 4, riscossi presso i posti di ispezione frontaliera sono destinati:
tolto: a) per la quota del 2 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposito capitolo inserito nell'unita' previsionale di base 4.1.1.0. "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita' "Alimenti, nutrizione e sanita' pubblica veterinaria" dello stato di previsione del Ministero della sanita', per la coperturadelle spese connesse alle ispezioni e ai controlli veterinari eseguiti dal personale appartenente al Ministero della sanita';
tolto: b) per la quota del 10 per cento, alle regioni e province autonome e per la quota del 5 per cento agli istituti zooprofilattici sperimentali, sulla base dei controlli a destino effettuati in esecuzione dei vincoli sanitari disposti;
tolto: c) per la rimanente quota dell'83 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero della sanita' verifica, entro sessanta giorni dai termini previsti dall'articolo 4, comma 1, che il contributo riscosso presso i posti di ispezione frontaliera corrisponda al costo effettivo sostenuto dagli stessi per le attivita' di ispezione e di controllo. Sulla base della verifica di cui al comma 3, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 4, e' rideterminata, ove necessario, la misura dei contributi dovuti dagli interessati, fino alla copertura del costo effettivo del servizio. Lo stesso decreto dispone anche, ove occorra in relazione alle modalita' di versamento stabilite, in materia di atti sostitutivi da adottare per assicurare che la quota spettante allo Stato venga versata entro trenta giorni a far data dall'ultimo giorno del mese in cui e' avvenuta la riscossione da parte dell'azienda unita' sanitaria locale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2008, N. 194
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-11-19;432~art5 · fonte del testo
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