Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 novembre 2008, n. 194.
Abrogato dal 12 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 novembre 2008, n. 194.
Abrogato dal 12 dicembre 2008
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 1998 al 12 dicembre 2008. 354 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari dei prodotti di cui all'allegato A compresi i controlli intesi ad assicurare la protezione animale nei macelli, e' dovuto, secondo le modalita' ivi indicate, il contributo stabilito nello stesso allegato. Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari degli animali vivi e dei prodotti di origine animale di cui all'allegato B e' dovuto, secondo le modalita' ivi indicate, il contributo stabilito nello stesso allegato. Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari degli animali vivi di cui all'allegato C, capitolo II, e' dovuto, secondo le modalita' ivi indicate, il contributo stabilito nello stesso allegato; il Ministro della sanita', con proprio decreto, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede a dare conforme attuazione a quanto stabilito in sede comunitaria ai sensi dell'allegato C, capitolo I. Per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari su animali vivi, compresi i ratiti e i prodotti di origine animale che non rientrano nei commi 1, 2 e 3 il contributo e' stabilito, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero per le politiche agricole e sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni. E' vietata qualsiasi restituzione diretta o indiretta dei contributi previsti in applicazione del presente decreto. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiscono qualsiasi altra tassa o contributo sanitario previsto per le ispezioni ed i controlli di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3 e la loro certificazione; e' fatta salva la possibilita' di stabilire, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno specifico contributo per la lotta contro le epizoozie e le malattie enzootiche.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2008, N. 194
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-11-19;432~art1 · fonte del testo
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