Art. 2 — Tributi riscossi fuori del territorio provinciale
Dopo il comma 6 dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 e' inserito il seguente: "6-bis. Entro un anno dal termine fissato ai sensi del comma 3, lettera d), dell'art. 8 del decreto legislativo di approvazione della presente disposizione, e' ridefinita l'intesa di cui al comma 4 per ricomprendere fra i tributi di cui al comma 5 anche l'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 75, comma 1, lettera d), dello statuto, determinata con riferimento ai consumi finali".
Testo vigente dal 23 agosto 1996
