Art. 1 — Istituzione e composizione del consiglio dei consulenti economici
Articolo abrogato dal d.p.r. 20 febbraio 1998, n. 38.
Abrogato dal 26 marzo 1998
Articolo abrogato dal d.p.r. 20 febbraio 1998, n. 38.
Abrogato dal 26 marzo 1998
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3 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1998 al 26 marzo 1998. 331 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: E' istituito presso la Ragioneria generale dello Stato il consiglio dei consulenti economici cui e' affidato il compito di:
tolto: 1) procedere a studi e ricerche nel campo dell'economia del Paese anche in relazione ai rapporti economici internazionali, all'uopo istituendo apposita unita' statistica per i necessari collegamenti con l'ISTAT;
tolto: 2) raccordare piani e programmi a breve e lungo termine formulati dalle amministrazioni competenti, al fine di predisporre gli elementi economici necessari per una razionale impostazione del bilancio dello Stato annuale e pluriennale;
tolto: 3) operare stime sulla gestione di cassa del settore pubblico allargato, in stretto collegamento con la Direzione generale del tesoro;
tolto: 4) analizzare le risultanze della gestione del bilancio ed i risultati dell'attivita' di controllo sulla finanza pubblica per mettere in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo. Il consiglio dei consulenti economici, presieduto dal ragioniere generale dello Stato, o in sua vece da un ispettore generale capo suo delegato, e' composto da dodici membri aventi qualifica non inferiore a primo dirigente ed e' coadiuvato da un ufficio di segreteria al quale e' preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente. I membri ed il segretario del consiglio dei consulenti economici sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del ragioniere generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione; essi restano in carica per un periodo di tre anni e possono essere confermati. Il consiglio dei consulenti economici puo' essere integrato da membri esterni, in numero non superiore al 50 per cento di cui al precedente comma 2, aventi specifica competenza in materia, i quali possono essere nominati per la durata di un anno con decreto del Ministro del tesoro, su designazione del ragioniere generale dello Stato. Con lo stesso decreto viene stabilito il relativo compenso da corrispondere. Il consiglio si riunisce collegialmente almeno una volta al mese per coordinare i lavori compiuti e programmare quelli futuri.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-08-07;427~art1 · fonte del testo
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