Restano attribuite al Ministero le competenze gia' previste dalle norme vigenti per i soppressi Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, qualora non modificate o abrogate dalle disposizioni del presente decreto legislativo e da quelle dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2. Ai fini di cui al comma 1, in tutti gli atti normativi e gli atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni che seguono si intendono riferite alle strutture dipartimentali del Ministero, istituite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, secondo le corrispondenze rispettivamente indicate:

  • a)"Direzione generale del tesoro": struttura dipartimentale avente competenza nel settore di attivita' indicato nell'articolo 3, comma 2, lettera a);
  • b)"Ragioneria generale dello Stato": struttura dipartimentale avente competenza nel settore di attivita' indicato nello stesso articolo 3, comma 2, lettera b);
  • c)"Servizio per la contrattazione programmata", "Servizio per le politiche di coesione", "Servizio per l'attuazione della programmazione economica", gia' costituiti presso il soppresso Ministero del bilancio e della programmazione economica: struttura dipartimentale con competenza nel settore di attivita' di cui al predetto articolo 3, comma 2, lettera c);
  • d)"Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra" e "Direzione generale dei servizi periferici del tesoro": struttura dipartimentale con competenza nel settore di attivita' di cui al predetto articolo 3, comma 2, lettera d);
  • e)"Ragioneria provinciale dello Stato", "Ragioneria regionale dello Stato" e "Direzione provinciale del tesoro": dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsti dall'articolo 7, con riguardo alle articolazioni interne che svolgono le relative funzioni.

Testo vigente dal 17 dicembre 1997

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-05;430~art11 · fonte del testo

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