Art. 5 — Monete metalliche
La coniazione delle monete metalliche e' effettuata con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio, ai sensi dell'articolo 105A, paragrafo 2, del trattato. 1 La coniazione e l'emissione delle monete metalliche in Euro sono effettuate nel rispetto delle misure adottate dal Consiglio dell'Unione europea a norma degli articoli 105A, paragrafo 2, e 109L, paragrafo 4, del trattato. 1 Il decreto del Ministro del tesoro del 30 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 29 ottobre 1983, e' modificato in coerenza con quanto previsto nel presente articolo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 28 settembre 1998
1Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I seguenti articoli del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, e le corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia entrano in vigore alle date sotto indicate: a) l'art. 7, comma 2, dal 1 ottobre 1998; b) gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e gli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del suddetto decreto legislativo n. 43 del 1998, dal 1 gennaio 1999."
Testo vigente dal 16 ottobre 1998
