Al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo l'articolo 52 e' inserito il seguente titolo: "Titolo VIII Monetazione metallica Art. 52-bis. Medaglie e gettoni in euro 1. Sono vietati la produzione, l'emissione, lo stoccaggio, l'importazione, la distribuzione e il commercio di medaglie, gettoni metallici o di altri oggetti metallici simili a monete che riportino la scritta ''euro'', ''euro cent'' o scritte similari o che riproducano, anche parzialmente, l'immagine del lato comune o di quello nazionale delle monete in euro. 2. La violazione del divieto di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, la cui misura puo' essere stabilita fino al 40 per cento del valore dei beni e dei diritti che costituiscono oggetto dell'illecito. 3. Oltre alla sanzione di cui al comma 2, il trasgressore e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tremila a lire trentamila per ogni medaglia, gettone metallico o oggetto metallico simile a monete, vietati ai sensi del comma 1. In ogni caso, l'importo complessivo delle sanzioni, ivi compresa quella di cui al comma 2, non deve superare il quintuplo del valore dei beni e dei diritti che costituiscono oggetto dell'illecito. 4. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, nonche', in quanto compatibili, quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della stessa legge. Art. 52-ter. Prescrizione delle monete metalliche 1. Le monete metalliche si prescrivono a favore dell'erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale.".

Testo vigente dal 28 giugno 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-06-15;206~art3 · fonte del testo

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