Art. 10 — Modifiche dello statuto della Banca d'Italia
Lo statuto della Banca e' adeguato alle previsioni contenute nel presente decreto. Le modifiche dello statuto della Banca sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Testo vigente dal 14 marzo 1998
