Quando la somma degli importi della tassa dovuta per i singoli componenti risulta inferiore agli importi minimi indicati in ECU nella tabella B annessa al presente decreto, e' dovuta l'integrazione della tassa sino a detti importi, per la circolazione dei complessi, autotreni e autoarticolati, secondo le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministero delle finanze. L'integrazione e a carico dell'intestatario del veicolo a motore e deve essere corrisposta, prima della circolazione, per uno dei periodi fissi di tassazione di cui al decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 dicembre 1985, n. 284, durante il quale il complesso circola. Non si fa luogo a rimborso dell'integrazione.

Testo vigente dal 6 marzo 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;43~art6 · fonte del testo

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