1. La misura dell'indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'articolo 62 del codice, si calcola con le modalita' di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, a partire dal 1 gennaio 1994, e' adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lire, ed alle mille lire superiori per importi oltre le cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti. ((2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta riportante gli estremi identificativi del veicolo o complesso di veicoli, da allegare, in originale o in copia secondo i casi, alla domanda di autorizzazione, salvo che l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione dell'avvenuto pagamento. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. Il riscontro del pagamento deve essere annotato sull'autorizzazione. Secondo le facolta' di cui all'articolo 14, comma 1, l'annotazione puo' essere effettuata in forma digitale.)) 3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l'indennizzo e' calcolato assumendo come valore "L" (elle) che figura nel calcolo di "I" - giusta tabelle I.1, I.2, I.3, - la meta' della lunghezza del percorso autostradale non controllabile. 4. E' consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), qualora, all'atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente ne' i singoli itinerari richiesti, ne' l'effettivo carico del singolo trasporto. ((5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, e' effettuata come segue:

  • a)veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere a), b) se diversi dai mezzi d'opera, e), f) e g):
  • 1)sino a 20 t, euro 510,26;
  • 2)da oltre 20 t a 33 t, euro 850,09;
  • 3)da oltre 33 t a 56 t, euro 1.445,05. Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in piu';
  • b)veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere b), e), f) e g), qualora il numero di assi sia superiore a otto, ovvero lettera b), limitatamente al rimorchio o alla massa gravante al suolo del semirimorchio quale risulta dalla relativa carta di circolazione, se mezzi d'opera:
  • 1)sino a 20 t, euro 169,91;
  • 2)da oltre 20 t a 33 t, euro 297,48;
  • 3)da oltre 33 t a 56 t, euro 510,26;
  • 4)da oltre 56 t a 70 t, euro 850,09. Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in piu';
  • c)veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera c):
  • 1)euro 1,03 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e euro 6,71 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all'atto della domanda, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di euro 92,96 o di euro 604,25, rispettivamente per i carri ferroviari a due o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione e' convalidata dal gestore del trasporto ferroviario.)) 6. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al comma 5, lettere a) e b), su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso, l'autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all'entita' della soluzione versata.((Nel caso di complessi mezzi d'opera, per il cui veicolo trainante sia stato versato l'indennizzo d'usura di cui all'articolo 34, comma 1, del codice, la durata dell'autorizzazione e' commisurata a quella della tassa di possesso. Per i veicoli e i trasporti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del codice, nelle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2-bis, del codice, l'indennizzo per la maggiore usura e' corrisposto in misura forfettaria come indicato nello stesso comma, e la durata dell'autorizzazione non puo' essere superiore al periodo di frazionamento della tassa di possesso; nelle diverse condizioni di cui al comma 4, per i medesimi veicoli e trasporti, l'indennizzo e' corrisposto in maniera convenzionale, e gli importi sono determinati ai sensi del comma 5.)) 7. Gli importi, come determinati nel comma 5, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilita' minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di piu' regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione e' ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni. 8. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al comma 5 e' effettuato nella misura di "X"/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformita' dei mesi "X" di validita' dell'autorizzazione. 9. Gli importi come definiti al comma 5, a partire dal 1 gennaio del 1993, sono adeguati automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT, di cui al comma 1. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi 1, 2 e 3, non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade.

Testo vigente dal 3 giugno 2013

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Che cosa è cambiato dal 3 giugno 2013

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1996 al 3 giugno 2013. 142 parole tolte, 267 parole aggiunte in 11 capoversi.

… in cui devono essere applicati gli adeguamenti. 2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta tolto: da allegare aggiunto: riportante gli estremi identificativi del veicolo o complesso di veicoli, da allegare, in originale o in copia secondo i casi, alla domanda di autorizzazioneaggiunto: , salvo che l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione dell'avvenuto pagamento. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. aggiunto: Il riscontro del pagamento deve essere annotato sull'autorizzazione. Secondo le facolta' di cui all'articolo 14, comma 1, l'annotazione puo' essere effettuata in forma digitale. 3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di …

a) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere a), tolto: e) aggiunto: b) se diversi dai mezzi d'opera, e), f) e g):

1) tolto: fino aggiunto: sino a 20 t tolto: L. 988.000aggiunto: , euro 510,26;

2) da oltre 20 t a 33 t tolto: L. 1.646.000aggiunto: , euro 850,09;

3) da oltre 33 t a 56 t tolto: L. 2.798.000.aggiunto: , euro 1.445,05. Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di tolto: L. 49.000 aggiunto: euro 25,31 per ogni t in piu';

b) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), aggiunto: lettere b), e), f) e g), qualora il numero di assi sia superiore a otto, ovvero lettera b), limitatamente al rimorchio aggiunto: o alla massa gravante al suolo del semirimorchio quale risulta dalla relativa carta di circolazione, se mezzi d'opera:

1) tolto: fino aggiunto: sino a 20 t tolto: L. 329.000aggiunto: , euro 169,91;

2) da oltre 20 t a 33 t tolto: L. 576.000aggiunto: , euro 297,48;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

3) da oltre 33 t a 56 t tolto: L. 988.000aggiunto: , euro 510,26;

4) da oltre 56 t a 70 t tolto: L. 1.646.000.aggiunto: , euro 850,09. Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di tolto: L. 49.000 aggiunto: euro 25,31 per ogni t in piu';

1) tolto: L. 2.000 aggiunto: euro 1,03 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e tolto: L. 13.000 aggiunto: euro 6,71 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all'atto della domanda tolto: da presentare tramite le Ferrovie dello Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione,aggiunto: , versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di tolto: L. 180.000 o di L. 1.170.000 aggiunto: euro 92,96 o di euro 604,25, rispettivamente per i carri ferroviari a due tolto: assi o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione e' convalidata tolto: dalle Ferrovie dello Stato, ovvero dall'amministrazione concessionaria o di gestione. In alternativa, le Ferrovie dello Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, nella veste di amministrazione concedente il servizio, provvede a versare direttamente ed in unica soluzione, entro il primo mese successivo al trimestre, gli importi dovuti, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. In tale caso, i richiedenti sono esonerati, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, dal versamento degli acconti come sopra determinati aggiunto: dal gestore del trasporto ferroviario. 6. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al comma 5, lettere … annuale; in tal caso, l'autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all'entita' della soluzione versataaggiunto: .Nel caso di complessi mezzi d'opera, per il cui veicolo trainante sia stato versato l'indennizzo d'usura di cui all'articolo 34, comma 1, del codice, la durata dell'autorizzazione e' commisurata a quella della tassa di possesso. Per i veicoli e i trasporti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del codice, nelle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2-bis, del codice, l'indennizzo per la maggiore usura e' corrisposto in misura forfettaria come indicato nello stesso comma, e la durata dell'autorizzazione non puo' essere superiore al periodo di frazionamento della tassa di possesso; nelle diverse condizioni di cui al comma 4, per i medesimi veicoli e trasporti, l'indennizzo e' corrisposto in maniera convenzionale, e gli importi sono determinati ai sensi del comma 5. 7. Gli importi, come determinati nel comma 5, sono versati, nei casi di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art18 · fonte del testo

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