Art. 21 — Disposizioni finali e transitorie
La conclusione dei procedimenti amministrativi che hanno comportato impegni di spesa anteriormente alla data di conferimento delle funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali rimane di competenza dello Stato. Restano ferme le competenze tecnicoamministrative dello Stato relative ai finanziamenti stanziati per lavori e forniture per i quali all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto sono stati gia' perfezionati i relativi contratti. E' fatto salvo quanto disposto dalle leggi 20 dicembre 1974, n. 684, 19 maggio 1975, n. 169, 5 dicembre 1986, n. 856, 5 maggio 1989, n. 160, e dal decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 501, e dalle conseguenti convenzioni fino alla scadenza delle stesse.
Testo vigente dal 10 dicembre 1997
