I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita' dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni, sono definiti tenendo conto:

  • a)dell'integrazione tra le reti di trasporto;
  • b)del pendolarismo scolastico e lavorativo;
  • c)della fruibilita' dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, sociosanitari e culturali;
  • d)delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni definiscono, d'intesa con gli enti locali, secondo le modalita' stabilite dalla legge regionale, e adottando criteri di omogeneita' fra regioni, quantita' e standard di qualita' dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilita' dei cittadini, in conformita' al regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, e in osservanza dei seguenti criteri:
  • a)ricorso alle modalita' e tecniche di trasporto piu' idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone con ridotta capacita' motoria;
  • b)scelta, tra piu' soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettivita', anche mediante modalita' differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalita'; dovra', in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento. (( Le province, i comuni e le comunita' montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono istituire, d'intesa con la regione ai fini della compatibilita' di rete, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla regione stessa ai sensi dei commi 1 e 2, sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19, con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi. ))

Testo vigente dal 19 novembre 1999

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 111/2001

    Questione infondata
    27 aprile 2001

    Contrariamente a quanto asserito dalle Regioni ricorrenti, il tenore della disposizione da esse impugnata e cioè dell'art. 16 del decreto legislativo n. 422 del 1997, non ha l'effetto di deprimere - a tutto favore degli enti locali - la posizione della regione in una materia, i trasporti pubblici, in cui esiste una propria competenza legislativa e amministrativa, ma è invece tale da riservare alla legge regionale la disciplina dei rapporti con gli enti locali nel procedimento rivolto all'intesa ivi prevista; disciplina in cui le voci della regione e degli enti locali hanno da trovare il giusto equilibrio conformemente al loro ruolo.

    Art. 18 Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale · Art. 4 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 3 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 19 novembre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1997 al 19 novembre 1999. 36 parole tolte, 14 parole aggiunte.

… aggiuntivi a quelli definiti dalla regione stessa ai sensi dei commi 1 e 2, tolto: con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi. In tal caso l'imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie, da porre aggiunto: sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19, con oneri a carico dei bilanci degli enti stessitolto: , sono fissate mediante i contratti di servizio di cui all'articolo 19.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-19;422~art16 · fonte del testo

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