All'elenco di cui all'articolo 21 puo' essere iscritto chi e' in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato 2, e di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • a)avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all'allegato 2;
  • b)avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2;
  • c)avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2;
  • d)aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale. In via transitoria, per un periodo di non piu' di cinque anni dalla data del presente decreto, all'elenco di cui all'articolo 21 puo' essere iscritto chi e' in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturita' scientifica e dei seguenti requisiti:
  • a)aver svolto attivita' professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione. La non occasionalita' dell'attivita' svolta e' valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno. Per attivita' professionale in materia di acustica applicata si intende:
  • 1)effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformita' dei valori riscontrati ai limiti di legge;
  • 2)partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica;
  • 3)redazione o revisione di zonizzazione acustica;
  • 4)redazione di piani di risanamento;
  • 5)attivita' professionali nei settori dell'acustica applicata all'industria ovvero acustica forense;
  • b)avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2. L'idoneita' dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti ai commi 1 e 2 e' verificata dalla regione o provincia autonoma. Allo stesso elenco nominativo possono essere iscritti coloro che sono in possesso di requisiti acquisiti in altro Stato membro dell'Unione europea, valutabili come equipollenti, ai sensi della normativa vigente, a quelli previsti ai commi 1 e 2.

Testo vigente dal 4 aprile 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-17;42~art22 · fonte del testo

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