Art. 9 — Composizione della Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Abrogato dal 14 maggio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Abrogato dal 14 maggio 2006
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 2005 al 14 maggio 2006. 303 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La Commissione e' formata da tredici componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalita' ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sei in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed i restanti sei su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione, la Commissione e' integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri. Il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, e' componente di diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica per un biennio e l'incarico e' rinnovabile. La Commissione e' convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo a compensi e gli eventuali oneri di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA» e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali. La Commissione puo' avvalersi, senza alcun aggravio di spesa, della consulenza di uno o piu' organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, la Commissione puo' avvalersi di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalita' definite nei regolamenti di cui all'articolo 17. I relativi costi sono a carico del CNIPA.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4 APRILE 2006, N. 159
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art9 · fonte del testo
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