Art. 2 — Sistema pubblico di connettività
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Abrogato dal 14 maggio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Abrogato dal 14 maggio 2006
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 2005 al 14 maggio 2006. 208 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente decreto definisce e disciplina il sistema pubblico di connettivita', di seguito «SPC», al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneita' nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati. Il SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilita' di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonche' la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:
tolto: a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;
tolto: b) economicita' nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilita' e di supporto alla cooperazione applicativa;
tolto: c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4 APRILE 2006, N. 159
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art2 · fonte del testo
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