Art. 5 — Fusione o unificazione strutturale di enti

La fusione, ovvero l'unificazione (( strutturale)) degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e' effettuata, con uno o piu' (( regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi generali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenza, per quanto compatibili,)) con i criteri direttivi di cui all'articolo 13 del presente decreto. I compiti istituzionali, l'organizzazione e il funzionamento (( della o delle strutture derivanti dalla fusione o unificazione, anche mediante inserimento in sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, sono determinati)) in conformita' ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

  • a)attribuzione di funzioni di ricerca storica, con particolare riferimento alla storia d'Italia, e di compiti connessi relativi, tra l'altro, al coordinamento della ricerca, alla redazione di repertori, allo studio critico e alla pubblicazione delle fonti, all'osservatorio dell'insegnamento della storia, alla formazione in servizio degli insegnanti della scuola, all'organizzazione di incontri, convegni e settimane di studio;
  • b)adozione, per quanto compatibili, delle isposizioni sull'organizzazione e funzionamento in vigore per gli enti di ricerca non strumentali di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con facolta' di deroga alle norme dell'ordinamento contabile pubblico, nel rispetto dei relativi principi;
  • c)organizzazione della rete scientifica, prevedendo servizi e strutture comuni, nonche' attribuendo agli istituti e alle scuole annesse autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, con propri organi direttivi e di consulenza scientifica;
  • d)adozione di disposizioni transitorie in analogia a quanto previsto per l'Istituto nazionale di astrofisica;
  • e)finanziamento a carico del fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con trasferimento al fondo stesso dei contributi in atto fruiti.

Testo vigente dal 1 gennaio 2001

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 1999 al 1 gennaio 2001. 35 parole tolte, 38 parole aggiunte in 2 capoversi.

La fusione, ovvero l'unificazione tolto: mediante inserimento in sistema strutturato a rete aggiunto: strutturale degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e' effettuata, con uno o piu' tolto: decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 3 aggiunto: regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge tolto: delega aggiunto: 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi generali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge tolto: stessa aggiunto: 15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenzaaggiunto: , per quanto compatibili, con i criteri direttivi di cui all'articolo 13 del presente decreto. I compiti istituzionali, l'organizzazione e il funzionamento tolto: degli enti aggiunto: della o delle strutture derivanti dalla fusione o unificazioneaggiunto: , anche mediante inserimento in sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, tolto: anche con riferimento agli istituti che compongono la rete scientifica, sono determinati da rispettivi statuti aggiunto: sono determinati in conformita' ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

b) adozione, per quanto compatibili, delle tolto: disposizioni aggiunto: isposizioni sull'organizzazione e funzionamento in vigore per gli enti di ricerca non strumentali di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;419~art5 · fonte del testo

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