Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono trasformati in strutture scientifiche dotate di autonomia amministrativa e contabile delle universita' del luogo ove gli enti stessi hanno sede, ovvero, nel caso di piu istituzioni universitarie, di quella di piu' antica istituzione, ovvero, ancora, di consorzi universitari anche appositamente istituiti. La trasformazione opera a condizione che l'universita' o il consorzio, previamente interpellati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, abbiano espresso il proprio assenso. Entro la data prevista dall'articolo 2, comma 2, una destinazione ad istituzioni universitarie diverse puo' essere individuata nell'ambito del procedimento di programmazione del sistema universitario. Le universita' e i consorzi succedono nei rapporti attivi e passivi e nella titolarita' dei beni mobili e immobili delle strutture e delle attrezzature degli enti. Il patrimonio resta comunque vincolato al perseguimento delle finalita' proprie degli enti medesimi. I compiti e l'organizzazione delle nuove strutture sono determinati dagli statuti degli atenei o dei consorzi. L'Istituto italiano di studi germanici puo', in ogni caso, ricevere contributi dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, anche a valere sul fondo per il funzionamento ordinario delle universita' e dei consorzi universitari, nonche' sul fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Testo vigente dal 15 novembre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;419~art4 · fonte del testo