Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1996 al 1 luglio 1998. 557 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Il Consiglio di borsa, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, presenta alla CONSOB un progetto concernente la costituzione di una o piu' societa' per azioni aventi per oggetto la gestione della borsa valori, del mercato ristretto e del mercato di borsa per la negoziazione degli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere f) ed i), concernenti strumenti finanziari quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto e relativi indici, allegando:

tolto: a) uno schema di atto costitutivo e di statuto di ciascuna societa';

tolto: b) un documento contenente l'elencazione dei beni, dei contratti e degli altri rapporti giuridici in essere di cui il Consiglio di borsa e' titolare nonche' la valutazione del patrimonio e la eventuale ripartizione delle attivita' e delle passivita' per ciascuna delle societa', con indicazione dei beni e dei rapporti giuridici funzionali all'organizzazione e alla gestione dei mercati. Il Consiglio di borsa, ricevuta l'approvazione della CONSOB, entro trenta giorni costituisce con atto unilaterale le societa' in- dicate nel progetto, nominando un amministratore provvisorio per ciascuna societa'. Delle avvenute costituzioni e' data notizia mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Il Consiglio di borsa continua ad esercitare i poteri e le funzioni ad esso spettanti in base a disposizioni di legge o per delega della CONSOB e collabora con l'amministratore provvisorio di ciascuna delle societa' costituite alla redazione dei regolamenti dei mercati. Entro sessanta giorni dalla costituzione, ciascuna societa' delibera un aumento del capitale sociale sottoscritto dal Consiglio di borsa mediante conferimento dei beni e dei rapporti giuridici funzionali all'organizzazione e alla gestione del mercato previsti al comma 1, lettera b). Ai conferimenti non si applica l'articolo 2343, commi 3 e 4, del codice civile. Si applica l'articolo 2558 del codice civile. Dopo il perfezionamento dell'aumento di capitale previsto al comma 4, il Consiglio di borsa, con le modalita' e alle condizioni stabilite dal Ministero del tesoro, promuove la vendita delle azioni relative all'intero capitale di ciascuna delle societa' costituite, riservandone una quota pari ad almeno il cinquantuno per cento del capitale con diritto di voto agli intermediari che possono negoziare sui mercati ai sensi del presente decreto. L'amministratore provvisorio di ciascuna societa', entro dieci giorni dalla vendita prevista dal comma 5, convoca la prima assemblea dei soci, che delibera la nomina degli organi sociali. Entro trenta giorni dalla riunione prevista dal comma 6, l'assemblea ordinaria di ciascuna societa' delibera i regolamenti dei mercati. La CONSOB autorizza l'esercizio dei mercati secondo le norme previste nei regolamenti, quando esse siano idonee ad assicurare la trasparenza dei mercati, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. Dalla data indicata nell'autorizzazione prevista dal comma 7, relativamente a ogni singolo mercato autorizzato:

tolto: a) si applicano le disposizioni del Capo I del presente Titolo;

tolto: b) cessano le funzioni del Consiglio di borsa;

tolto: c) i regolamenti dei mercati sostituiscono le corrispondenti disposizioni di legge e di regolamento nonche' i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni sostituite. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppresse le sedi locali delle borse valori. A decorrere dalla data della cessazione delle sue funzioni il Consiglio di borsa e' posto in liquidazione e il ricavato e' attribuito al Ministero del tesoro. Tutti gli atti e le operazioni previsti dal presente articolo e nel progetto di cui al comma 1 sono esenti da imposte e tasse.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-23;415~art56 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari