Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1996 al 1 luglio 1998. 313 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina il funzionamento del servizio di compensazione e del servizio di liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari. Tale disciplina puo' prevedere che il servizio di compensazione, fino alla fase del regolamento finale in titoli inclusa, sia gestito da una societa' autorizzata dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB. La Banca d'Italia e la CONSOB possono richiedere agli operatori dati e notizie in ordine alla compensazione e alla liquidazione delle operazioni. Per il trasferimento di titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata puo' essere eseguita e completata ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 3, del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239. Al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi di compensazione e di liquidazione delle operazioni effettuate nei mercati, la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' disciplinare le caratteristiche di sistemi di garanzia, emanando anche disposizioni concernenti la creazione di patrimoni separati di garanzia e l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di una cassa di compensazione e garanzia, con capitale sottoscritto dagli operatori ammessi alle contrattazioni. La vigilanza sui sistemi di garanzia e sulla cassa di compensazione e garanzia e' esercitata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' disporre con regolamento che la liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati avvenga esclusivamente per il tramite di una cassa di compensazione e garanzia avente il compito di garantire il buon fine e la compensazione dei contratti stipulati. Le imprese d'investimento e le banche sono autorizzate al deposito e al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.A. e all'accesso alla gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, adegua la disciplina della gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia ai contenuti della legge 19 giugno 1986, n. 289.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-23;415~art52 · fonte del testo

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